“Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici (escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali), sono consentiti i voli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o effettuati per motivi di salute, nonché i voli finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, secondo quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020”. Queste le nuove disposizione dell’Ente nazionale aviazione civile a integrazione delle precedenti misure con le quali, a seguito dell’emergenza Covid-19, è stata limitata l’operatività del sistema aeroportuale italiano.
Enac ha emanato ulteriori disposizioni per gli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici, le elisuperfici e le idrosuperfici.Per effettuare questi voli il pilota, due ore prima del decollo, deve trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente per l’aeroporto o per l’area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste (art. 9 del decreto ministeriale del 1° febbraio 2006). Oltre questo, il pilota deve trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente anche l’autodichiarazione prevista dal ministero dell’Interno. Queste disposizioni – sottolinea Enac – non si applicano alle Regioni le cui attività di volo, a seguito dell’emergenza Covid-19, sono state limitate con apposita normativa.